Vatican and canon law

Pro Iure patrio stamus

Ordinanza 25 maggio 2022

N. DXIII- Ordinanza del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano che aggiorna le misure in materia di emergenza sanitaria

IPRESIDENTE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

–  vista la Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 26 novembre 2000;

–  vista la Legge N. IV sull’ordinamento amministrativo, del 7 giugno 1929;

–  vista la Legge N. LIV sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghidi lavoro, del 10 dicembre 2007;

–  vista la Legge sulle fonti del diritto N. LXXI, del 1° ottobre 2008;

–  vista la Legge N. CXXXI sulla cittadinanza, la residenza e l’accesso, del 22 febbraio2011;

–  vista le Legge N. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano, del 25novembre 2018;

–  visto il Decreto n. LXXII del Presidente del Governatorato dello Stato della Città delVaticano con il quale è promulgato il Regolamento tecnico di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, del 1° ottobre 2008;

–  visto il Decreto n. CDXXXII del Presidente della Pontifica Commissione dello Stato della Città del Vaticano in materia di emissione e gestione del certificato Digitale Covid dello Stato della Città del Vaticano, del 15 luglio 2021;

–  visto il provvedimento della Direzione di Sanità e Igiene, dell’8 settembre 2021;

–  viste l’Ordinanza n. CDXXXIX del 18 settembre 2021, l’Ordinanza n. CDLXI del 16 dicembre 2021, l’Ordinanza n. CDLXVII del 5 gennaio 2022, l’Ordinanza n. CDXCIV del 28 febbraio 2022, l’Ordinanza D del 30 marzo 2022 e l’Ordinanza N. DIII del 26 aprile 2022 del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città delVaticano,

considerato l’attenuarsi della situazione di emergenza sanitaria

promulga la seguente

ORDINANZA

Articolo 1

E’ consentito l’ingresso nello stato della Città del Vaticano e nelle aree di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense senza l’obbligo del possesso delle certificazioni previste all’art. 1 dell’Ordinanza n. CDXXXIX del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano in materia di emergenza sanitaria pubblica del 18 settembre 2021.

Articolo 2

L’obbligo del possesso del c.d. “Green Pass rafforzato” (da vaccinazione e/o guarigione) valido permane per:

–  tutto il personale che svolge, a qualsiasi titolo, attività sanitaria o ausiliaria a questa;

–  tutto il personale che svolge attività di sicurezza, soccorso pubblico e protezione civile (Direzione di Sicurezza e Protezione Civile);

–  tutto il personale che svolge funzioni di difesa (Corpo della Guardia Svizzera).

Articolo 3

In tutti i luoghi chiusi ed in caso di assembramento è fortemente raccomandato l’uso dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie mentre permane l’obbligo di osservanza delle prescrizioni sanitarie quali:

–  l’igiene delle mani;

–  l’aerazione frequente degli ambienti e loro sanificazione periodica.

E’ consentita la fruizione della ristorazione al chiuso, l’accesso al servizio Mensa e la consumazione dei pasti all’interno della struttura senza obbligo di certificazione di cui all’art. 1 della presente Ordinanza e senza limitazioni alla capienza.

La Direzione di Sanità e Igiene potrà, di volta in volta, disporre eventuali limitazioni temporanee per esigenze di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 4

Il personale del Governatorato che sia stato a contatto diretto con persona positiva:

–  se non vaccinato, potrà rientrare al posto di lavoro dopo l’isolamento fiduciariodi dieci giorni, previo test antigenico finale negativo;

–  se vaccinato, può accedere, in regime di autosorveglianza, al posto di lavorocon obbligo di uso del dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie di tipo FFP2 in tutti i luoghi chiusi.

Articolo 5

Fatti salvi i controlli demandati al Corpo della Gendarmeria, l’attività di verifica nei luoghi di lavoro può essere svolta, anche ad istanza dei Responsabili delle Direzioni ed Uffici del Governatorato, dal Servizio per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori della Direzione di Sanità ed Igiene nell’ambito delle competenze attribuitegli dalla Legge LI del 10 dicembre 2007 e dal Regolamento tecnico di attuazione del 1° ottobre 2008.

Articolo 6

Le disposizioni della presente ordinanza entrano in vigore il 1° giugno 2022 e sono valide fino al 30 settembre 2022.

L’originale della presente ordinanza, munita del sigillo dello Stato, sarà depositata nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, negli uffici postali e nel sito internet dello Stato mandandosi a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Città del Vaticano, venticinque maggio duemilaventidue

Presidente

Visto – Segretario Generale

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