Vatican and canon law

Pro Iure patrio stamus

Diritto canonico

Codicem itaque hodie promulgantes, Nos plane conscii sumus hunc actum a Nostra quidem Pontificis auctoritate proficisci, ac proinde induere naturam primatialem. Attamen pariter conscii sumus hunc Codicem, ad materiam quod attinet, in se referre collegialem sollicitudinem de Ecclesia omnium Nostrorum in Episcopatu Fratrum; quinimmo, quasi ex quadam similitudine ipsius Concilii, idem Codex habendus est veluti fructus collegialis cooperationis, quae orta est ex expertorum hominum institutorumque viribus per universam Ecclesiam in unum coalescentibus.
Joannes Paulus II

Il Codice di Diritto Canonico, dal latino Codex Iuris Canonici, è il Codice normativo della Chiesa cattolica di rito latino. L’attuale Codice è stato promulgato dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II il 25 gennaio del 1983 ed è entrato in vigore il 27 novembre del medesimo anno.

Fino al 1917 non esisteva ancora un vero e proprio Codice di Diritto Canonico, bensì un insieme di leggi promulgate in tempi diversi e in risposta a determinate esigenze. Papa Pio IX, al fine di riunire in un unico corpus le leggi ecclesiastiche, decise di indire il concilio Vaticano I. Intento ostacolato dalla guerra tra Francia e Prussia.

Difatti, Napoleone III fu costretto a ritirare le sue truppe poste a difesa dello Stato Pontificio e, grazie alla breccia di Porta Pia, il Regno d’Italia poté annettere lo Stato della Chiesa, facendo perdere al Papa la propria autonomia territoriale. In questa situazione caotica e di guerriglia, il Papa, già l’anno precedente alla breccia, fu costretto ad interrompere il Concilio.

Successivamente, nel 1915, Papa Pio X rimise mano al progetto avviando la stesura del Codex Iuris Canonici, poi concluso e promulgato da Benedetto XV nel 1917. Vista la presenza di due Papi, l’opera venne soprannominata “Codice Pio – Benedettino”.

Il 25 gennaio 1959, annunciando la convocazione di quello che sarebbe stato il Concilio Vaticano II, il Sommo Pontefice Giovanni XXIII manifestò l’intenzione di procedere alla revisione del codice pio-benedettino.

I lavori di codificazione non iniziarono fino a quando il Concilio non terminò, nel 1965.

Infatti, pur venendo nel marzo del 1963 istituita la Pontificia commissio codici iuris canonici recognoscendo, i lavori veri e propri di revisione furono avviati dopo il 1965, di modo che la nuova codificazione potesse effettivamente recepire sul piano normativo le decisioni dell’assise ecumenica.

I lavori di codificazione si protrassero per tutto il pontificato di Paolo VI e terminarono durante i primi anni del pontificato di Giovanni Paolo II.

Il 25 gennaio 1983, Sua Santità Giovanni Paolo II promulgò la versione riformata del CIC.

Questo codice, come chiarisce lo stesso nel suo incipit, riguarda solo la Chiesa latina, mentre per le altre Chiese sui iuris, come quelle di rito orientale, è stato stabilito che siano disciplinate dal Codice dei canoni delle Chiese orientali, promulgato nel 1990.

Testi utili

Codice di Diritto canonico

Questa edizione del “Codice di Diritto Canonico” rappresenta una profonda revisione dell’opera precedente resasi necessaria dai rilevanti cambiamenti normativi apportati negli ultimi tre anni del pontificato di Papa Francesco. Il presente volume contiene, di conseguenza, l’aggiornamento completo di una delle sezioni più utilizzate del Codice, com’è quella del processo speciale per dichiarare la nullità del matrimonio, modificata a seguito del m. p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Analogo lavoro era richiesto dalle modifiche introdotte dalla legge che ha armonizzato la disciplina latina con quella del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium in diversi aspetti di prassi pastorale, o dalle svariate modifiche realizzate nell’organizzazione della Curia Romana. In molti altri casi, nuove disposizioni normative hanno richiesto l’intera rielaborazione dei commenti ai canoni, come ad esempio circa la disciplina sugli studi ecclesiastici riorganizzata dalla cost. ap. Veritatis gaudium.

Libro VI Codice di Diritto canonico

Il Sommo Pontefice Francesco ha emanato le disposizioni il 23 maggio 2021 con la Costituzione Apostolica Pascite gregem Dei. “Invero, ha detto il Pontefice, la carità richiede che i Pastori ricorrano al sistema penale tutte le volte che occorra, tenendo presenti i tre fini che lo rendono necessario nella comunità ecclesiale, e cioè il ripristino delle esigenze della giustizia, l’emendamento del reo e la riparazione degli scandali.” Con questa riforma, pertanto, il legislatore ha disposto una migliore determinazione delle norme: precisando i casi in cui si applica il sistema penale e come vanno puniti i reati. Sono stati fissati anche dei parametri di riferimento per guidare l’azione dell’Ordinario nel rispetto dei margini necessari per valutare circostanze specifiche. Inoltre, il Pontefice vuole che si tuteli la collettività: stabilire quando prevenire uno scandalo annunciato e risarcire i danni causati. Un altro obbiettivo è stato quello di dotare l’autorità di strumenti adeguati per poter prevenire i reati, promuovere emendamenti o poter prevenire i reati prima che diventino sempre più gravi.
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