Sentenza del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano
Nell’ambito di un complesso procedimento penale iniziato nell’anno 2014, il presidente e l’ex legale dell’Istituto delle Opere di Religione, sono stati condannati per i reati di peculato e appropriazione indebita ai danni dello IOR.
L’Ufficio del Promotore di Giustizia ha avviato, altresì, il procedimento per l’applicazione della confisca di prevenzione, misura inserita nell’ordinamento dello Stato con decreto N. CCLXXVII del 2018. Il giudice unico ha disposto con sentenza del 9 luglio 2020 la confisca dei beni. Avverso la sentenza di confisca ha proposto appello l’imputato. Il Tribunale ha pronunciato la sentenza che oggi presentiamo confermando la decisione del giudice unico. Tale pronuncia affronta i seguenti temi: violazione del principio di irretroattività delle sanzioni penali, la differenza fra confisca di prevenzione e confisca penale e la pericolosità sociale del proposto come presupposto per l’applicazione della misura.
Tale sentenza è la prima che pubblichiamo del Presidente Giuseppe Pignatone. Nel complesso bisogna evidenziare come i richiami alla Corte Costituzionale italiana fatta dal Tribunale sono privi di qualsiasi senso, in quanto lo Stato della Città del Vaticano non ha nulla a che vedere con l’ordinamento italiano, il quale, purtroppo, negli ultimi anni si è voluto imitare. Altresì, il giudice unico, nella sentenza qui appellata, fa riferimento ai “gravi indizi di colpevolezza”, requisito che è necessario nell’ordinamento italiano per poter applicare una misura cautelare (art. 273, comma 1, c.p.p. italiano) ma non in quello vaticano. Tale commisstione degli ordinamenti rischi di ingenerare una confusione nociva per lo Stato della Città del Vaticano.
È doveroso rammentare come la Corte di Cassazione dello Stato della Città del Vaticano, composta dai cardinali Dominique Mamberti, Leonardo Sandri e Giuseppe Versaldi, nell’udienza del 5 marzo 2022, ha confermato il provvedimento di confisca di prevenzione in commento.