Vatican and canon law

Pro Iure patrio stamus

Legge DXXXII – Raccolta prove all’Estero

LEGGE N. DXXXII

RACCOLTA DI PROVE DICHIARATIVE ALL’ESTERO MEDIANTE COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO

6 settembre 2022

LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

– vista la Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 26 novembre 2000;

– vista la Legge sulle Fonti del diritto, del 1° ottobre 2008, n. LXXI;
-vista la Legge N. CCCLI sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, del 16 marzo 2020;
– vista la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, del 24 aprile 1963, ratificata dalla Santa Sede l’8 ottobre 1970; 

considerato che

– è sempre più presente la necessità di raccogliere nei procedimenti giudiziari delle prove dichiarative anche all’estero;

– attualmente sono disponibili degli strumenti tecnici di collegamento audiovisivo che permettono la raccolta di prove dichiarative anche per via telematica;

– nelle attività giurisdizionali è indispensabile rispettare scrupolosamente la sovranità degli altri Stati, nonché la cortesia internazionale;

– le missioni diplomatiche della Santa Sede possono svolgere funzioni consolari nello Stato accreditato;

ha promulgato la seguente

LEGGE

Art. 1

Quando, nel corso del giudizio, si deve procedere all’assunzione di prove dichiarative, ivi compreso l’esame del perito, ed il dichiarante si trovi nel territorio di un altro Stato e sia impossibilitato ad intervenire in presenza all’udienza per ragione di salute o per altri gravi motivi, il Tribunale dispone, con ordinanza non impugnabile, che la prova sia assunta all’estero, mediante collegamento audiovisivo, con l’assistenza del Rappresentante Pontificio nello Stato di residenza del dichiarante, in conformità con le disposizioni della presente legge. Nella fase

di istruzione, l’assunzione della prova all’estero è disposta con ordinanza non impugnabile del Giudice Istruttore.

In assenza del rappresentante Pontificio, le attività previste da questa legge sono svolte dall’Incaricato d’Affari ad interim della Rappresentanza Pontificia.

Nell’ordinanza vengono specificate le modalità esecutive per l’acquisizione della prova.

Art. 2

L’ordinanza del Giudice che procede è trasmessa al Rappresentante Pontificio tramite la Segreteria di Stato.

Prima di procedere, il Rappresentante Pontificio deve assicurarsi che lo Stato di residenza non si opponga alla acquisizione di prove dichiarative nel proprio territorio e che siano osservate tutte le eventuali condizioni impostedall’ordinamento estero. Qualora lo Stato estero non permetta l’acquisizione delle prove nel proprio territorio, il Rappresentante Pontificio, tramite la Segreteria di Stato, ne informa il Giudice che procede.

Art. 3

La prova dichiarativa è ordinariamente acquisita mediante collegamento audiovisivo sicuro tra l’aula di udienza e la sede della Rappresentanza Pontificia. A tal fine, si utilizza un collegamento audiovisivo che garantisca la contestuale, effettiva, completa e reciproca percezione audiovisiva da parte delle persone presenti in entrambi i luoghi. Salvo limitazioni imposte dallo Stato estero, la prova può essere acquisita in un altro luogo adatto.

Art. 4

Nell’acquisizione della prova, il Rappresentante Pontificio segue le indicazioni fornite dal Giudice che procede.

In ogni caso, il Rappresentante Pontificio si accerta dell’identità del dichiarante e gli rivolge gli avvertimenti previsti dalla legge in ragione della specifica qualifica processuale del dichiarante.

Art. 5

La presente legge è approvata ad experimentum per un triennio ed entra in vigore il 15 settembre 2022.

Il testo della presente legge è stato approvato dal Sommo Pontefice il 22 agosto 2022.

Comandiamo che l’originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sia pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, sei settembre duemilaventidue.

Fernando Vérgez Alzaga 

Suor Raffaella Petrini

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