LEGGE N. DXXXI
RECANTE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
6 settembre 2022
LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
– vista la Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 26 novembre 2000;
– vista la Legge sulle Fonti del diritto, del 1° ottobre 2008, n. LXXI Considerato che
– nello Stato della Città del Vaticano sono vigenti, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge sulle Fonti del diritto del 1° ottobre 2008, n. LXXI, il codice penale italiano ed il codice di procedura penale italiano recepiti con la Legge 7 giugno 1929, n. II, come modificati e integrati dalle leggi vaticane;
– sussiste l’esigenza di apportare alcune modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale;
ha promulgato la seguente
LEGGE
Art. 1 (Reato continuato)
II testo dell’articolo 79 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:
“È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un sesto alla metà, chi con una sola violazione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.
È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Nei casi preveduti da questo articolo, la pena determinata ai sensi dei commi precedenti non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile sommando le pene che sarebbero determinate per ciascuna violazione di legge”.
Art. 2 (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere)
Il testo dell’articolo 91 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:
“La prescrizione, salvo i casi nei quali la legge disponga altrimenti, estingue l’azione penale:
1) in venti anni se si tratta di reato per cui la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore ai venti anni;
2) in quindici anni se si tratta di reato per cui la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore ai cinque e inferiore ai venti anni, o la detenzione per un tempo superiore ai cinque anni, o l’interdizione perpetua daipubblici uffici;
3) in dieci anni se trattasi di reato per cui la legge stabilisce la pena della reclusione o della detenzione per un tempo inferiore ai cinque anni, ovvero la interdizione temporanea dai pubblici uffici;
4) in due anni se trattasi di contravvenzione.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell’aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti, con esclusivo riguardo a quelle che prevedono rispettivamente un aumento o una diminuzione in misura superiore a un terzo”.
Art. 3 (Atti interruttivi della prescrizione)
Il testo dell’articolo 93 del codice penale è sostituito dal seguente:
“Il corso della prescrizione dell’azione penale è interrotto dalla pronunzia della sentenza di condanna.
Interrompono pure la prescrizione il mandato di cattura, ancorché rimasto senza effetto per latitanza dell’imputato, e qualsiasi provvedimento dell’autorità giudiziaria diretto contro di esso, ed a lui legalmente notificato, per il fatto che gli è attribuito. L’effetto dell’atto interruttivo non può prolungare la durata dell’azione penale per un tempo che superi nel complesso la metà dei termini stabiliti nell’articolo 91.
La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell’interruzione.
L’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato ancorché gli atti interruttivi non siano intervenuti che contro uno solo”.
Art. 4 (Interferenze illecite nella vita privata e reati concernenti i sistemi informatici e telematici)
Dopo l’articolo 158 del codice penale sono introdotti i seguenti:
Art. 158 bis
Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nell’abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Con la stessa pena è punito, salvo che i1 fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricalo di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dci doveri inerenti alla funzione o servizio.
Art. 158 ter
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici della Santa Sede, dello Stato o di altra autorità pubblica, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio.
Art. 158 quater
Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo è punito con la reclusione fino ad un anno. Il delitto e punibile a querela della persona offesa solo quando il sistema informatico o telematico appartiene a un privato”.
Art. 5 (Reati contro la libertà delle comunicazioni) Dopo l’art. 164 del codice penale sono introdotti i seguenti:
Art. 164 bis
Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di comunicazioni o conversazioni, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa: tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio”.
Art. 164 ter
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dalla Santa Sede, dallo Stato o da altro ente pubblico;
2) da un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.
Art. 164 quater
Chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute senza l’altrui consenso, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta e immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art. 6 (Esecuzione delle notificazioni)
Il testo dell’articolo 110, comma I, del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:
“Le notificazioni alle parti sono eseguite mediante consegna di una copia dell’atto a mani del destinatario ovvero mediante messaggio di posta elettronica di cui sia certa la ricezione”.
Art. 7 (Notificazioni all’imputato)
Il testo dell’articolo 111 del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:
“La notificazione all’imputato che non possa essere eseguita nelle modalità di cui all’articolo precedente è eseguita presso il luogo nello Stato in cui l’imputato abita o esercita abitualmente l’attività lavorativa, mediante consegna a una persona maggiorenne che con lui conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
La notificazione all’imputato detenuto nello Stato è eseguita solamente mediante consegna alla persona”.
Art. 8 (Notificazione all’imputato di cui non sia nota la dimora)
Il testo dell’articolo 112 del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:
“La notificazione di un atto all’imputato del quale non sia nota la residenza né la dimora nello Stato e che non abbia ivi eletto o dichiarato domicilio è eseguita mediante deposito della copia nella cancelleria del tribunale”.
Art. 9 (Notificazione all’imputato dimorante all’estero – avviso di inizio del procedimento)
Il testo dell’articolo 113, comma I, del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:
“Se risulta dagli atti del procedimento notizia precisa del luogo ove dimora all’estero un imputato di delitto, il pubblico ministero gli trasmette, mediante lettera raccomandata ovvero mediante messaggio di posta elettronica di cui sia certa la ricezione, avviso del procedimento iniziato a suo carico, con invito a eleggere domicilio per la notificazione degli atti nello Stato o comunque nella cancelleria del tribunale e con l’avvertimento che, in mancanza di elezione o dichiarazione di domicilio nello Stato, le notifiche successive saranno eseguite presso la cancelleria dcl tribunale e il procedimento seguirà il suo corso”.
Art. 10 (Altre notificazioni)
Il testo dell’articolo 114 del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:
“Le notificazioni alla parte lesa, fuori dei casi preveduti nel primo capoverso dell’articolo 110, e quelle ai periti, agli interpreti e ai testimoni sono eseguite secondo le norme contenute nella prima parte e nel primo capoverso dell’articolo 111 ovvero mediante messaggio di posta elettronica di cui sia certa la ricezione”.
Art. 11 (Notificazioni e comunicazioni al difensore)
Dopo l’art. 118 del codice di procedura penale è introdotto il seguente:
“Art. 118-bis — Le notificazioni e comunicazioni ai difensori delle parti sono eseguite preferibilmente a mezzo posta elettronica. A tal fine, il difensore al momento della formalizzazione della nomina ha l’obbligo di indicare all’autorità giudiziaria procedente un indirizzo di posta elettronica ove le notificazioni o le comunicazioni si intenderanno ritualmente eseguite per 1’intera durata del procedimento”.
Art. 12 (Nullità della notificazione)
I1 testo dell’articolo 1l9 del codice di procedura penale è integralmente sostituito da1 seguente:
“La notificazione è nulla:
se siano violate le disposizioni stabilite circa la persona cui deve essere consegnata la copia;
se per inosservanza di altre fra le regole precedenti vi sia incertezza assoluta sulla data della notificazione, sulla persona che l’ha eseguita o su quella che la richiede o su quella alla quale e diretta”.
Art. 13 (Reati per cui si procede con istruzione formale)
II testo dell’articolo 187 del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:
“Per i reati per i quali la legge stabilisce la pena superiore nel massimo a quindici anni si procede, a pena di nullità, con istruzione formale. Ai fini della determinazione della pena, non si tiene conto delle circostanze del reato”.
Art. 14 (Avviso di procedimento)
Dopo il testo dell’art. 196 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
Art. 196-bis c.p.p.: Avviso di procedimento –
1. Quando si debbano compiere atti ai quali il difensore abbia diritto di assistere, il giudice istruttore notifica all’imputato ed alla persona offesa un avviso con il quale li invita ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia ed un domicilio nello Stato, ovvero un domicilio elettronico, presso il quale intende ricevere le notifiche.
2. L’avviso del procedimento contiene l’indicazione delle norme di legge violate, la data ed il luogo del fatto, nonché il nominativo ed il recapito del difensore d’ufficio al quale, in mancanza di nomina del difensore di fiducia entro il termine indicato dal giudice istruttore, saranno recapitati gli avvisi.
3. Nel caso di urgenza e qualora lo richieda la tipologia dell’atto da compiere, il giudice istruttore può disporre che la notificazione dell’avviso avvenga contestualmente al compimento dell’atto”.
Art. 15 (Diritto del difensore di assistere ad atti istruttori)
Il testo dell’articolo 198, comma I, del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:
“I difensori delle parti hanno diritto di assistere agli interrogatori, ai confronti, agli esperimenti giudiziali, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge”.
Art. 16 (Nomina di consulenti tecnici)
Dopo l’articolo 232 del codice di procedura penale è introdotto il seguente:
“Art. 232-bis: Nel corso dell’istruzione e del giudizio, anche fuori dei casi di perizia, le parti possono nominare consulenti tecnici”.
Art. 17 (Sequestro di corrispondenza elettronica e telematica)
Il testo dell’articolo 238, comma I, del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:
“Il giudice può ordinare negli uffici postali e telegrafici il sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi, o di altra corrispondenza anche se inoltrata per via informatica o telematica, che abbia ragione di credere spediti dall’imputato, o a lui diretti anche sotto nome diverso, o comunque attinenti al reato”.
Art. 18 (Intercettazioni telefoniche e telematiche)
Dopo il Capo VII del Titolo II del Libro II del codice di procedura penale vengono introdotte le seguenti norme:
“Capo VII bis – Delle intercettazioni telefoniche e telematiche
Art. 259 bis
L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni quattro.
Ai fini della determinazione della pena, non si tiene conto delle circostanze del reato.
Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico. In ogni caso, nei luoghi di privata dimora l’intercettazione è consentita solo sc vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa.
Art. 259 ter
Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell’articolo precedente, nonché a quelli commessi mediante l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l’intercettazione del flusso di comunicazioni relative a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.
Art. 259 quater
Il pubblico ministero richiede al giudice istruttore l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 259 bis. Il giudice provvede con decreto motivato e l’autorizzazione è concessa solo quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza 1’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini, nonché i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono.
Il decreto del pubblico mistero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i 30 giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato, qualora permangano i presupposti indicati nel primo comma, per periodi successivi di 20 giorni fino ad un massimo di 150 giorni.
Il pubblico ministero procede alle operazioni avvalendosi del Corpo della Gendarmeria.
In apposito registro riservato, tenuto nell’ufficio del pubblico ministero, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni.
Art. 259 quinquies
Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.
Nel verbale è indicato sommariamente il contenuto delle comunicazioni intercettate.
II pubblico ministero può disporre la trascrizione delle comunicazioni e conversazioni che ritiene rilevanti per i fatti oggetto di accertamento.
Le operazioni possono essere eseguite esclusivamente per mezzo degli impianti a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Quando si procede a intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l’ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee estranee al Corpo della Gendarmeria (che assumono la qualifica di ausiliari).
I verbali e le registrazioni sono trasmessi al pubblico ministero senza ritardo.
Il pubblico ministero stabilisce con decreto le modalità di conservazione delle intercettazioni, anche al fine di assicurarne la segretezza.
Le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto il controllo del giudice dell’esecuzione, su richiesta di parte, e dell’operazione è redatto verbale.
Art. 259 sexies
Fermi restando i limiti di cui agli articoli 259-bis, 259-quater e 259-quinquies, i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposte, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è prevista la reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque. Ai fini della determinazione della pena, non si tiene conto delle circostanze del reato.
Ai fini della utilizzazione prevista dal comma precedente, i decreti, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono acquisiti dal pubblico ministero mediante estrazione di copia di essi dagli atti del diverso procedimento nel cui ambito sono state eseguite le intercettazioni.
Art. 259 septies
Non possono essere intercettate le conversazioni e comunicazioni con il Santo Padre.
Non possono essere, altresì, intercettate le conversazioni e comunicazioni:
a) dei ministri di culto che abbiano ad oggetto fatti coperti dal segreto della confessione;
b) dei pubblici ufficiali che abbiano ad oggetto fatti coperti dal segreto di Stato e, comunque, qualunque fatto avente ad oggetto la sicurezza o i rapporti internazionali della Santa Sede;
c) dei ministri di culto, dei religiosi e delle religiose, degli avvocati, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici, notai, medici, chirurghi, farmacisti, ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria che abbiano ad oggetto fatti coperti dal segreto professionale.
Sono sempre inutilizzabili le intercettazioni eseguite in violazione delle disposizioni di cui ai commi che precedono.
Art. 259 octies
Le disposizioni di cui agli articoli 259 bis, 259 quater e del primo comma dell’articolo 259 quinquies sono previste a pena di inutilizzabilità.
Alla accertata inutilizzabilità segue la distruzione ai sensi dell’art. 259- quinquies, ad eccezione delle ipotesi in cui le registrazioni costituiscono corpo del reato.
Art. 259 nonies
Nelle ipotesi in cui si procede con istruzione formale, affinché il giudice istruttore possa disporre le intercettazioni è comunque necessaria una apposita richiesta del pubblico ministero.
In assenza della richiesta del pubblico ministero, il giudice istruttore può evidenziare con decreto le esigenze istruttorie da soddisfare mediante le intercettazioni, disponendo che il pubblico ministero, ove continui a ritenere di non avanzare la richiesta di cui al comma 1, comunichi con atto scritto le ragioni delle proprie scelte.
Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
Art. 259 decies
Nel caso in cui le operazioni di intercettazione devono essere eseguite, anche in parte, fuori dallo Stato si applicano le norme vigenti in materia di cooperazione internazionale”.
Art. 19 (Reati per cui si procede con istruzione sommaria)
Il testo dell’articolo 277 del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:
“Per i reati diversi da quelli indicati nell‘articolo 187 si procede con citazione diretta o direttissima, eccettuati i casi nei quali la legge espressamente dispone il procedimento per decreto”.
Art. 20 (Avviso di procedimento)
Dopo il testo dell’art. 277 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
Art. 277-bis: “Il promotore di giustizia applica l’art. 196-bis c.p.p”.
Art. 21 (Atti che possono essere compiuti direttamente dal promotore di giustizia)
Il testo dell’articolo 278, comma I, del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:
“Nei procedimenti per citazione diretta di competenza dei tribunale, il promotore di giustizia può ricercare direttamente le prove; procede nel rispetto delle forme stabilite per l’istruzione formale per ciò che riguarda le ispezioni, le perquisizioni, i sequestri, la spedizione di un mandato di comparizione e 1’interrogatorio dell’imputato. Occorrendo redigere processi verbali, il promotore di giustizia è assistito dal segretario o dalla polizia giudiziaria”.
Art. 22 (Atti che devono essere richiesti al giudice istruttore)
Il testo dell’articolo 279, comma I, del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:
“Per gli esperimenti giudiziari, le perizie, le ricognizioni, l’esame dei testimoni nei casi indicati nel capoverso ultimo dell’articolo 254, la spedizione di un mandate di arresto, di cattura o di accompagnamento, il promotore di giustiziarichiede il giudice istruttore”.
Art. 23 (Dei mandati)
Il testo dell’articolo 311, comma I, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“Con il mandato di comparizione l’autorità giudiziaria ordina che l’imputato si presenti al suo cospetto. Con il mandato di arresto e con il mandato di cattura il giudice istruttore ordina che l’imputato sia condotto in carcere. Con il mandato di accompagnamento il giudice istruttore ordina che l’imputato sia condotto alla sua presenza, anche con la forza nel caso di rifiuto”.
Art. 24 (Atti allegati alla richiesta di citazione)
Il testo dell’art. 355 del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:
“La richiesta del promotore di giustizia per il decreto di citazione è depositata in cancelleria con gli atti del provvedimento; essa contiene:
1, nome, cognome, età e altre qualità personali dell’imputato e, se sia il caso, della persona civilmente responsabile, che valgano a identificarli;
2. l’enunciazione del fatto, del titolo del reato con le circostanze aggravanti, e degli articoli di legge dei quali si chiede l’applicazione;
3. la data della richiesta e la sottoscrizione del promotore di giustizia.
Se gli atti del procedimento riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico ministero allega alla richiesta di citazione solo quelli che si riferiscono alle persone o alle imputazioni per cui viene presentata la richiesta, tenuto altresì conto delle esigenze di tutelare i1 segreto istruttorio”.
Art. 25 (Trascrizione delle intercettazioni)
Dopo il testo dell’art. 367 del codice di procedura penale è introdotto il seguente articolo:
“Art. 367-bis
Nei termini indicati all’articolo che precede e comunque alla prima udienza, il pubblico ministero e le parti possono chiedere al giudice di disporre la trascrizione delle registrazioni che ritengano rilevanti, anche se non trascritte durante la fase dell’istruzione, e la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Il giudice provvede osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie, dopo avere ordinato lo stralcio delle parti che appaiano manifestamente irrilevanti. A tal fine può procedure all’ascolto delle conversazioni e comunicazioni.
Il giudice ordina, anche d’ufficio, lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui e vietata 1’utilizzazione”.
Art. 26 (Lettura delle disposizioni testimoniali)
Il testo de1l’art. 404 del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:
“Le deposizioni di testimoni esaminati dal giudice con le norme della formale istruzione o dal promotore di giustizia, purché siano compresi nelle liste e ne sia stata ordinata la citazione, possono essere lette se le parti vi consentono.
Possono sempre essere lette le deposizioni ricevute a norma degli articoli 206, 244, 252, 253, 258 e 395 o nei casi preveduti nel secondo capoverso dell’articolo 22, nell’ultimo capoverso dell’articolo 254, nell’ultimo capoversodell’articolo 367, nell’articolo 369 e nel capoverso dell’articolo 400.
Si può leggere ogni altra deposizione ricevuta nella istruzione quando si debbano far risultare contraddizioni o variazioni nelle deposizioni al dibattimento.
Possono essere lette, altresì, le deposizioni di testimoni esaminati dal giudice con le norme della istruzione formale o dal promotore di giustizia, morti o assenti dallo Stato, o di ignota dimora, o divenuti inabili a deporre per infermità di mente o per altre cause, o sentiti all’estero mediante rogatoria, sempre che siano compresi nelle liste, anche se essi non siano stati citati validamente”.
Art. 27 (Letture vietate)
II testo del primo comma dell’articolo 406 del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:
“È vietato, a pena di nullità, leggere le deposizioni di persone che abbiano legittimamente esercitato la facoltà di astenersi dal deporre in udienza, ovvero debbano ancora essere citate come testimoni in giudizio potendo esercitare la suddetta facoltà”.
Art. 28 (Sospensione condizionale della pena)
Il testo dell’articolo 423 dcl codice di procedura penale è interamente sostituito dal seguente:
“Nel pronunciare sentenza di condanna a pena detentiva per durata non superiore a due anni, o ad una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva, e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo nel complesso non superiore a due anni, contro persona che non abbia mai riportato condanna alla reclusione, il giudice, salvo che sia altrimenti stabilito in leggi speciali, può ordinare che l’esecuzione della condanna rimanga sospesa per il termine di cinque anni, trattandosi di condanna per delitto o, se trattasi di condanna per contravvenzione, per un termine di due anni”.
Art. 29 (Decorrenza dell’efficacia dell’articolo 2)
La nuova disciplina prevista dall’articolo 91 del codice penale si applica ai procedimenti iscritti in data successive a quella dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 30 (Abrogazione)
Dal momento dell’entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 78 e 94 del codice penale e l’articolo 471 del codice di procedura penale.
Art. 31 (Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il 15 settembre 2022.
Il testo della presente legge è stato approvato dal Sommo Pontefice il 22 agosto 2022.
Comandiamo che l’originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sia pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Città del Vaticano, sei settembre duemilaventidue.
Fernando Vérgez Alzaga
Suor Raffaella Petrini