Vatican and canon law

Pro Iure patrio stamus

Pensieri e parole

Il procedimento penale vaticano sul palazzo londinese

Iustitia sine misericordia crudelitas est; misericordia sine iustitia, dissolutio.

Thomas Aquinas

Fra qualche giorno si celebrerà la sesta udienza del processo sullo scandalo Sloane Avenue nello Stato della Città del Vaticano. Si tratta di un processo importante che, purtroppo, ha gli occhi di tutta la stampa volti ad attendere una lama tagliente sul capo del primo uomo con lo zucchetto porpora che va alla sbarra. Sì, perché in realtà alla maggior parte delle persone non importa nulla, né dei diritti umani né del funzionamento di uno Stato così particolare e complesso. 

Molteplici sono le contestazioni, a più riprese, mosse nei confronti di chi ha guidato le indagini e anche nei confronti di chi si trova a giudicare ma, per fortuna, il problema non è nell’ordinamento.

Leggendo alcuni atti, ho più volte, non senza sorpresa, riscontrato considerazioni in merito ai diritti umani nello Stato della Città del Vaticano. Alcuni hanno sostenuto che nell’ordinamento, non siano rispettate le garanzie base dei moderni stati di diritto.  

Tali considerazioni non hanno motivo d’esistere, in quanto, del processo vaticano, così come di quello canonico, responsabile ultima è la Chiesa Cattolica e la sua autorità. Pertanto, sarebbe inimmaginabile che la stessa Chiesa, la quale pretende di essere esperta di umanità, venisse poi nel suo diritto a disattendere quelle attese di giustizia che con il giusto processo si intendono soddisfare. Senza tenere conto che la Santa Sede in molteplici occasioni ha sollecitato accoratamente gli Stati ed i poteri secolari al rispetto di tali diritti. Potrebbe andare contro se stessa? È la stessa Chiesa che non si stanca di insegnare il valore della persona umana e che rivendica di essere maestra per quanto riguarda i diritti umani.

Se la Santa Sede dà indicazioni agli Stati sul modo di tutelare i diritti, tali indicazioni non possono non impegnare la Chiesa e non avere vigenza nell’ordinamento canonico. Tali principi sono inoltre contenuti nel diritto naturale, il quale ispira la Chiesa e il suo diritto. Per questo motivo l’ordinamento canonico non è esente da tali manifestazioni di esigenze ontologiche della giustizia del processo.

Il diritto canonico ispiratore dei moderni ordinamenti

Si tenga conto che nelle corti inglesi, per molto tempo, il diritto canonico è stato alla base del processo. Molti istituti del diritto comune sono di ascendenza o diretta derivazione canonistica. Per questo motivo il principio del giusto processo trae origine da una esperienza giuridica secolare, fortemente debitrice del diritto canonico. Ne consegue, quindi, che il diritto della Chiesa, il quale ha influito sulla formazione del processo inglese, conteneva e contiene in sé il paradigma del giusto processo. 

l’aquitas canonica, cardine dell’ordinamento

Brevemente si può dire che i requisiti sui quali valutare la giustizia del processo possono essere indicati nel: contraddittorio, nel diritto alla difesa, la parità tra le parti in causa, la terzietà del giudice e la sua imparzialità, la ragionevole durata del processo. Tali requisiti, poi, possono rivestire, nei processi dei vari ordinamenti, una diversa importanza ed esigere qualche apertura che non ne comprometta, però, il fulcro. D’altra parte, se è vero che l’ordinamento canonico è la prima fonte normativa ed il primo criterio di riferimento interpretativo nell’ordinamento vaticano, come affermato dal Santo Padre Benedetto XVI nella Legge sulle fonti, il giudice vaticano dovrà avvalersi di quel sommo principio animatore della giustizia nella Chiesa che confluisce nell’aquitas canonica (Can. 19 CJC)

Inoltre, nell’ordinamento canonico, e così anche nell’ordinamento vaticano, il giusto processo non può comunque divenire un mito utopico da raggiungere, avulso da quello che – sempre e comunque – deve rimanere invece l’unico obiettivo: non il raggiungimento formalistico della mera ‘verità processuale’ dinanzi alla quale spesso i giudici secolari si devono arrestare in virtù del principio della certezza del diritto, ma, per quanto umanamente possibile, con certezza morale, della ‘verità vera’, alla cui ricerca, peraltro, gli elementi che abbiamo visto concorrono. Bisogna forse, oggi, domandarsi se tali principi siano rispettati (e conosciuti) da coloro che sono chiamati ad amministrare la giustizia in Vaticano ma non contestare l’ordinamento vaticano che, come abbiamo visto, li ha in se più di ogni altro. 

Se la Chiesa vanta la pretesa di essere speculum iustitiae davanti agli Stati, non è possibile pensare che il diritto vaticano possa essere carente sul fronte del rispetto e della promozione di quei diritti spettanti inderogabilmente ad ogni persona umana fra i quali è compreso anche quello al giusto processo. In caso contrario, la stessa credibilità internazionale dello Stato della Città del Vaticano e della Santa Sede, la sua autorevolezza subirebbero un pregiudizio di non poco conto.

Prima autem Deus est: hunc enim in iudicando, ne alienis avertatur affectibus prae oculis habere maxime iudicans debet: et hinc dum sententiam pronuntiant iudices, plerumque in clausula idem addunt solum Deum prae oculis et animo habentes.

I giudici vaticani, più di chiunque altro, debbono tenere presenti le parole di Innocenzo III al quale è attribuibile la celebre frase: solum Deum prae oculis habentes. Diviene necessario non farsi influenzare da elementi esterni (media, parti lese, aspettative, ecc) ma tenere ben presente quale è il fine del processo penale. Giudicare è una prerogativa divina, in quanto può incidere oltremodo sul destino della persona umana, disponendo la sua rovina, oppure donandole la libertà.

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