RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI
Nell’udienza concessa al sottoscritto Maximino Caballero Ledo, Prefetto della Segreteria per l’Economia, in data 13 febbraio 2023, il Santo Padre, per far fronte agli impegni crescenti che l’adempimento al servizio alla Chiesa Universale e ai bisognosi richiede in un contesto economico quale quello attuale, di particolare gravità, mi ha manifestato la necessità che tutti facciano un sacrificio straordinario per destinare maggiori risorse alla missione della Santa Sede, anche incrementando i ricavi della gestione del patrimonio immobiliare.
Dopo essersi con me consultato sul miglior modo di procedere a tal fine
il SANTO PADRE
ha disposto
(a) l’abrogazione di tutte le disposizioni, da chiunque ed in qualunque tempo emanate, che consentano o dispongano il godimento ai Cardinali, Capi Dicastero, Presidenti, Segretari, Sotto Segretari, Dirigenti ed equiparati, ivi inclusi gli Uditori, ed equiparati, del Tribunale della Rota Romana, degli immobili di proprietà delle Istituzioni Curiali e degli Enti che fanno riferimento alla Santa Sede inclusi nella lista allegata allo Statuto del Consiglio per l’Economia, comprese le Domus, gratuitamente o a condizioni di particolare favore.
(b) il divieto per tutti gli Enti di erogare ai medesimi soggetti di cui al punto precedente o alle Domus, il c.d. “contributo alloggio” ovvero contributi aventi la medesima finalità;
(c) il divieto per tutti gli Enti di erogare ai medesimi soggetti di cui al punto (a) o ai proprietari degli immobili in cui essi alloggiano, siano essi altri enti della Santa Sede o terzi, contributi, di qualunque entità e forma, aventi finalità di compartecipazione dell’Ente al canone di locazione o, in generale, alle spese per l’alloggio;
Gli Enti proprietari degli immobili dovranno pertanto praticare al soggetto di cui sopra i prezzi normalmente applicati nei confronti di quanti siano privi di incarichi di qualsiasi tipo nella Santa Sede e nello Stato della Città del Vaticano.
Le Domus dovranno applicare ai medesimi soggetti le ordinarie tariffe stabilità dal proprio orano amministrativo.
Il presento provvedimento non ha effetto sulle agevolazioni già concesse alla data della sua entrata in vigore e, pertanto, i contratti già stipulati prima dell’entrata in vigore di quella disposizione proseguono fino alla naturale scadenza, ma possono essere prorogati o rinnovati solo nel rispetto di quanto sopra stabilito. Sono fatti salvi i rinnovi obbligatori stabiliti dalla legge o dal contratto;
Il Santo Padre ha infine disposto che:
- qualsiasi eccezione alla presente normativa dovrà essere da Egli direttamente autorizzata;
- le richieste di contributo alloggio e similari, di immobili a canone agevolato o a titolo gratuito presentate successivamente al 31 dicembre 2022 che non siano state ancora concesse o in relazione alle quali non sia stato sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto, siano trattate secondo la presente normativa;
- il presente Rescritto abbia stabile ed immediata efficacia e dello stesso sia data pubblicazione negli Acta Apostolicae Sedis e mediante affissione nel Cortile di San Damaso.