Vatican and canon law

Pro Iure patrio stamus

Pedopornografia

Reato di pedopornografia – detenzione e scambio di materiale pedopornografico – competenza dello Stato della Città del Vaticano per i reati compiuti fuori dal territtorio da personale diplomatico

La presente sentenza del tribunale dello Stato della Città del Vaticano del 23 giugno 2018 nell’ambito del procedimento penale 12/18 RGP, analizza i reati di pedopornografia, ovvero detenzione e scambio di materiale perdo pornografico e della competenza dello Stato nel perseguire i reati compiuti fuori dal proprio territorio da parte del personale diplomatico della Santa Sede. Con la Lettera Apostolica in forma di Motu proprio dell’11 luglio 2013, il Sommo Pontefice Francesco dichiara la competenza degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano per i reati commessi contro la sicurezza, gli interessi fondamentali o il patrimonio della Santa Sede; per i reati indicati nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. VIII, del 11 luglio 2013, recante Norme complementari in materia penale e nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. IX, del 11 luglio 2013, recante Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale che siano stati commessi dalle persone indicate al punto 3 della Lettera, in occasione dell’esercizio delle loro funzioni.

Il Tribunale esercita la giurisdizione penale anche in merito ad ogni altro reato la cui repressione è richiesta da un accordo internazionale ratificato dalla Santa Sede, se l’autore si trova nello Stato della Città del Vaticano e non è estradato all’estero.

La sentenza ribadisce la definzione di minore ai sensi della legge penale, scrivono i giudici: “per minore deve intendersi ogni essere umano ha vinto un’età inferiore a 18 anni”. Per materiale pedopornografico si intendono, non solo foto e video, ma anche i disegni, i quali costituiscono “rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali espliciti, reali o simulate”

Al fine di assicurare la più ampia ed efficace tutela del bene giuridico in questione, la legislazione vaticana positivizza un’assimilazione perfetta tra la pedopornografia reale e quella virtuale, rendendo penalmente rilevanti le rappresentazioni di minori “indipendentemente dal mezzo utilizzato” ed a prescindere dal fatto che le attività sessuali in cui minore stesso sia coinvolto siano “reali o simulate”, oltre che “qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi prevalentemente sessuali”.

La sentenza del Tribunale Vaticano

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