Vatican and canon law

Pro Iure patrio stamus

Diritto vaticano

Prendendo atto “della necessità di dare forma sistematica ed organica ai mutamenti introdotti in fasi successive nell’ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano”, con l’obiettivo di “renderlo sempre meglio rispondente alle finalità istituzionali dello stesso, che esiste a conveniente garanzia della libertà della Sede Apostolica e come mezzo per assicurare l’indipendenza reale e visibile del Romano Pontefice nell’esercizio della Sua missione nel mondo”.

Legge fondamentale SCV, GIOVANNI PAOLO II

L’ordinamento dello Stato della Città del Vaticano nasce con la firma del Trattato Lateranense dell’11 febbraio 1929, stipulato nel palazzo del Laterano insieme alle altre Convenzioni facenti parti dei c.d. Patti Lateranensi. Questi diedero luogo ad una entità sovrana singolare, integrata da strumenti comuni ad ogni società statuale, quale è lo Stato della Città del Vaticano. Tale status era, ed è, funzionale a garantire alla Sede Apostolica Romana indipendenza da ogni autorità terrena, e allo stesso tempo, lo Stato della Città del Vaticano, disponeva così di proprie istituzioni di governo, avvalendosi di un proprio ordinamento giuridico, e di un proprio sistema di servizi atti a garantire l’autonomia necessaria per il raggiungimento delle proprie finalità.

L’art. 1 della Legge fondamentale indica il carattere assoluto della monarchia nello Stato della Città del Vaticano con la formula: «Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario» 

Allo stesso tempo, però, tali poteri sono delegati dal Sommo Pontefice. La delega del potere legislativo è prevista dall’art. 3 della Legge fondamentale e, tale potere, è affidato alla Pontificia Commissio pro Civitate Vaticana. Solo in determinati casi, il sovrano riserva a sé o ad altre istanze il potere di legiferare.

Negli ultimi anni, il Sommo Pontefice Francesco, ha più volte utilizzato tale possibilità, in particolare nelle materie di giustizia.

Il potere esecutivo è delegato, anch’esso, al Presidente della Pontificia commissione per lo Stato della Città del Vaticano (art. 5 Legge fond.), il quale è anche il Presidente del Governatorato.

Il potere giudiziario è delegato ai Tribunali dello Stato (art. 15).

Tribunale vaticano

In questo spazio troverai la giurisprudenza del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano e numerosi commenti alle novità normative dello stato.

Testi utili

Codice penale dello Stato della Città del Vaticano

Il volume contiene il testo del codice Zanardelli del Regno d’Italia, codice adottato dallo Stato della Città del Vaticano al momento della firma dei c.d. Patti Lateranensi nel 1929, ed è aggiornato con le ultime leggi vaticane fino all’anno 2020.

Codice di procedura penale dello Stato della Città del Vaticano

Il volume conțiene il testo del codice di procedura penale del 1913 del Regno d’Italia, codice adottato dallo Stato della Città del Vaticano al momento della firma dei c.d. Patti Lateranensi nel 1929, ed è aggiornato con le ultime leggi vaticane fino all’anno 2022.

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